Art. 2 Il gruppo ha per oggetto e si propone unicamente la pesca sportiva nel torrente Lys e o possibilmente altri, il ripopolamento e la sorveglianza dello stesso mediante guardiapesca.
Non ha scopo di lucro, ne scopi politici o confessionali.
Art. 3 La sua sede legale e amministrativa, è in Biella Via Vialardi di Verrone 14.
Art. 4 L’Associazione è costituita a tempo indeterminato: qualora per qualsiasi causa si verificasse il suo scioglimento, lo stesso non potrà avvenire se non dietro delibera dell’Assemblea dei Soci, convocata con le modalità di cui all’art. 8 del presente statuto.
Tale Assemblea per essere valida richiederà, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti Soci rappresentanti in proprio o per delega almeno i tre quarti delle quote associative.
Le deliberazioni saranno assunte con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi.
In tal caso il suo eventuale patrimonio dovrà essere interamente devoluto a scopi benefici.
Art. 5 Il patrimonio è costituito unicamente dalle quote annuali che dovranno essere versate dagli associati entro la fine di dicembre dell’anno in corso e che saranno stabilite di volta in volta dall’Assemblea dei Soci, dietro suggerimento del Consiglio Direttivo.
Art. 6 Nel caso che un Socio sia dimissionario, non avrà alcun diritto a rimborsi o risarcimenti.
Nel caso invece che si dovesse sostituirlo con altro nominativo .
Tale norma non viene osservata quando il Socio entrante è familiare ( figlio o figlia, moglie o marito, padre o madre, fratello o sorella, genero o nuora ) del Socio dimissionario o deceduto.
Il Consiglio Direttivo non potrà autorizzare sostituzioni se il Socio che richiede la sostituzione stessa non ha soddisfatto tutti i propri impegni finanziari nei confronti del Gruppo.
In ogni caso l’eventuale Socio richiedente dovrà, per essere ammesso nel Gruppo, far domanda al Presidente controfirmata da due Soci proponenti non membri del Consiglio Direttivo.
L’accettazione è subordinata all’approvazione dell’Assemblea dei Soci la quale deciderà con la presenza della maggioranza dei suoi membri effettivi e con voto favorevole di quattro quinti dei presenti.
Il vincolo di iscrizione al Gruppo è annuale e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora il Socio non presenti al Presidente le proprie dimissioni mediante lettera raccomandata entro il 30 ottobre di ogni anno o, qualora l'assemblea varii in misura rilevante i diritti dei Soci o l'entità della quota di iscrizione, entro la chiusura dell'assemblea stessa.
Art. 7 Sono organi del Gruppo:
a l’Assemblea dei Soci
b il Consiglio Direttivo
c il Presidente nominato in seno al Consiglio Direttivo
d due Vice Presidenti e cioè gli altri due membri del Consiglio Direttivo
e la Commissione Disciplinare.
GRUPPO PESCATORI SPORTIVI ’PIEMONTE
Sede Legale e Amministrativa
13900 BIELLA Via Vialardi di Verrone, 14 Tel. 015.8486300
Art. 8 L’Assemblea ordinaria si riunirà almeno una volta all’anno entro il mese di Novembre per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente e di quello preventivo per l’anno successivo, per discutere sul ripopolamento e quota conseguente da versarsi dai Soci, per la nomina del Consiglio Direttivo quando lo stesso scade per compiuto triennio, nonche' per discutere e deliberare sugli altri eventuali argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea potrà essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Soci.
L’Assemblea verrà convocata mediante l’invio di apposito avviso da trasmettersi 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione e che dovrà contenere l’ordine del giorno.
Le deliberazioni saranno validamente prese a maggioranza fra gli intervenuti in proprio o per delega.
L’Assemblea sarà validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei Soci.
Le deleghe per la rappresentanza all’Assemblea dovranno essere rilasciate ad un Socio.
L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente in carica ed in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente più anziano.
Della riunione e delle deliberazioni delle Assemblee si farà constare mediante verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario della stessa nominato di volta in volta dal Presidente.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i Soci.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Venendo a mancare per qualsiasi ragione uno o più membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea nella sua prima convocazione ordinaria provvederà all’integrazione del Consiglio stesso.
I nuovi nominati scadranno con quelli in carica.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito della generalità dei problemi inerenti al Gruppo e pertanto delibererà su tutti gli argomenti e atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art. 10 Il Presidente è nominato nel seno del Consiglio Direttivo; egli rappresenta il Gruppo in ogni rapporto con i terzi e perciò la sua firma impegna il Gruppo stesso.
In caso di impedimento, assenza o mancanza del Presidente, o venendo a mancare lo stesso, i Vice Presidenti reggeranno il Gruppo, disgiuntamente e senza limitazione alcuna, fino all’Assemblea ordinaria successiva.
Il Presidente potrà, a suo giudizio delegare terzi a rappresentare il Gruppo.
Art. 11 La Commissione Disciplinare à composta da tre membri eletti dall’Assemblea fra i Soci.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora la condotta di un Socio dia luogo a rilievi, il Presidente, sentita la Commissione Disciplinare, può richiamare il Socio e in particolari casi gravi, sentito il Consiglio Direttivo, può sospenderlo dai privilegi sociali ed anche espellerlo dal Gruppo.
Art. 12 L’esercizio sociale chiude al 31 ottobre di ogni anno.
Art. 13 A cura del Consiglio Direttivo verrà elaborato un regolamento interno integrativo del presente statuto.
Detto regolamento, specie per le quote di pesca, misura delle trote, apertura e chiusura della Riserva, potrà essere variato a seconda delle necessitù.
Art. 14 Per quanto non contemplato nel presente statuto e nel regolamento integrativo, si osservano le norme di legge.
Gli Associati si obbligano in ogni caso a manlevare e garantire proquota gli amministratori dell’Associazione, ovvero coloro che abbiano agito legittimamente in nome e per conto dell’Associazione per le obbligazioni assunte in nome della stessa ai sensi dell’art. 38 del Codice Civile.
E in ogni caso, tutti i Soci saranno solidamente tenuti e garanti per qualsiasi obbligazione od evenienza che potesse essere a carico dell’Associazione.
Biella 12/10/1998.